Capo I

Art. 1

Farine di grano tenero

In vigore dal 6 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanità; Emana il seguente regolamento: . Farine di grano tenero 1. È denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 2. È denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 3. Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti: +--------------+----------+----------------------------------+ | | | Su cento parti di sostanza secca | +--------------+----------+----------------------------------+ |Tipo e | | | | |Denominazione |Umidita ' | Ceneri | | | | |-------------------|Proteine min. | | |massima % | minimo | massimo |(azoto x 5,70)| +--------------+----------+-------------------+--------------+ |Farina di gra-| | | | | |no tenero tipo| 14,50 | - | 0,55 | 9,00 | |00 | | | | | +--------------+----------+--------+----------+--------------+ |Farina di gra-| | | | | |no tenero tipo| 14,50 | - | 0,65 | 11,00 | |0 | | | | | +--------------+----------+--------+----------+--------------+ |Farina di gra-| | | | | |no tenero tipo| 14,50 | - | 0,80 | 12,00 | |1 | | | | | +--------------+----------+--------+----------+--------------+ |Farina di gra-| | | | | |no tenero tipo| 14,50 | - | 0,95 | 12,00 | |2 | | | | | +--------------+----------+--------+----------+--------------+ |Farina inte- | | | | | |grale di gra- | 14,50 | 1,30 | 1,70 | 12,00 | |no tenero | | | | | +--------------+----------+--------+----------+--------------+ 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione. 5. La farina tipo 00 può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). 6. Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico. 7. È tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidità fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-1

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