Art. 1
Soppressione del procedimento
In vigore dal 6 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 62;
Visto l', comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156;
Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana
il seguente regolamento:
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Soppressione del procedimento
1. È soppresso il procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-17;65#art-1