Art. 1 · Soppressione del procedimento

Art. 1

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Soppressione del procedimento

In vigore dal 6 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 62; Visto l', comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156; Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Soppressione del procedimento 1. È soppresso il procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
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