Sez. II
Art. 9
Scarto di documenti non consultabili
In vigore dal 22 mar 2001
1. Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilità ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il Ministero dell'interno si sia pronunciato, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;37#art-9