Sez. II
Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 22 mar 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;
b) l'articolo 69, commi 2o, 3o e 4o del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;
d) l', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.
2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 61
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;37#art-10