Sez. III

Art. 15

(L)Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile 1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-15

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