Sez. III
Art. 15
18 / 92(L)Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
In vigore dal 7 mar 2001
(L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-15