Art. 3

Rilevazione di irregolarità e ritardi

In vigore dal 21 mar 2001
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua i raccordi con le procedure ispettive esistenti e gli specifici strumenti di controllo dell'attività del liquidatore in modo da garantire uniformità nella rilevazione delle irregolarità e dei ritardi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-19;449#art-3

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