Art. 2
Sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative
In vigore dal 21 mar 2001
1. La sostituzione del liquidatore per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata con decreto dirigenziale delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Copia del decreto è inviata, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
2. Se la nomina del liquidatore è stata disposta dall'autorità giudiziaria, la richiesta di sostituzione dei liquidatori al tribunale, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Contestualmente, copia della richiesta è inviata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Al procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario di cui al presente regolamento si applicano le garanzie previste per i procedimenti sanzionatori dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-19;449#art-2