Titolo VII

Art. 48

Impugnazioni dell'atto di riconoscimento

In vigore dal 31 mar 2015
1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. 2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. 3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità..., dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-48

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