Titolo VII
Art. 44
Riconoscimento del nascituro
In vigore dal 30 mar 2001
1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-44