Art. 9

Graduatorie

In vigore dal 3 dic 2000
1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all' della citata legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato , comma 2. 2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all' del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall', comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all', comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso. 3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall', comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali: a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; b) condizione economica; c) carico familiare; d) difficoltà di locomozione nel territorio. 4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1. 5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333#art-9

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