Art. 11

Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva

In vigore dal 29 dic 2002
Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva 1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all' della citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 OTTOBRE 2002, N. 236, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 284.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-10;333#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo