Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 dic 2010
1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all', commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall', comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall', entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 4

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) che"A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287".
  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;287#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo