Art. 5

Domanda di iscrizione nell'albo

In vigore dal 18 dic 2010
1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale; b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale; c) il possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettera c); d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare: a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il numero di codice fiscale; d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato. 4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate: a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese; b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettera c). 5. L'UIC ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione. 6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) che"A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287".
  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;287#art-5

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Domanda di iscrizione nell'albo (Art. 5 Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia) — Testo vigente | Portale Normativo