Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo VI

Art. 70

Prestazioni e attività aggiuntive.

In vigore dal 17 ott 2000
- Prestazioni e attività aggiuntive. 1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per: a - interventi sanitari relativi all'età anziana, con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda relativa dei bisogni degli anziani a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e delle collettività; b - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo linee guida professionali definite a livello nazionale o regionale; c - processi assistenziali riguardanti patologie sociali secondo protocolli che definiscono le attività del medico generale e i casi di ricorso al livello specialistico ( diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.); d - assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; e - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.); f - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. progetti obiettivo) coinvolgenti il medico generale per prestazioni non previste dall'Accordo nazionale; g - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B". 2. Gli accordi regionali possono definire linee guida di priorità in merito a: a - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, pianificazione familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute dell'anziano. ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione; b - attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane. 3. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento delle seguenti attività: a - partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di revisioni tra pari e applicazione di linee guida, così da determinare la eliminazione o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni; b - svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologie, sulla base di protocolli concordati a livello regionale; c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale - specialista - servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa; d - fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi informativi a fini epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi. 4. Gli accordi regionali devono prevedere la disciplina dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale, con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e 17/8/99 n. 368.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-70

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