Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo VI
Art. 69
Ambiti convenzionali di livello regionale.
In vigore dal 17 ott 2000
- Ambiti convenzionali di livello regionale.
1. Gli Accordi regionali di cui all' del decreto legislativo n.
502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell'Accordo collettivo nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
2. Gli accordi regionali definiscono i compiti e le attività svolte dai medici di medicina generale:
a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale;
b) in forma associativa complessa ed integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
3. Nell'ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalità tecnico-orzanizzative per l'armonizzazione delle attività di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende.
4. La armonizzazione delle attività delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-69