Art. 3
Verbali di consegna
In vigore dal 10 ott 2000
1. I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.
2. I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna delle parti interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-27;263#art-3