Art. 2

Ufficio individuato per la consegna

In vigore dal 10 ott 2000
1. Le operazioni relative alla consegna degli immobili di cui all' ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'. 2. Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti d'uso di cui risultano destinatari, nonché un'ulteriore verifica degli estremi catastali presso i competenti uffici finanziari. 3. Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei relativi verbali di consegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-27;263#art-2

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Ufficio individuato per la consegna (Art. 2 Regolamento recante criteri e modalita' per il trasferimento al Ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T., da assegnare in uso al Ministero delle comunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo