Art. 6

Entrata in vigore

In vigore dal 13 set 2000
1. Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000. 2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purchè etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Veronesi, Ministro della sanità Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-24;255#art-6

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