Art. 6
Entrata in vigore
In vigore dal 13 set 2000
1. Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000.
2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purchè etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Veronesi, Ministro della sanità
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-24;255#art-6