Titolo ICapo III

Art. 60

Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

In vigore dal 6 set 2000
Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano 1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo