Titolo I›Capo III
Art. 60
60 / 136Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano
In vigore dal 6 set 2000
Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano 1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-60