Art. 5

In vigore dal 11 ott 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-09;277#art-5

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Art. 5 Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. — Testo vigente | Portale Normativo