Art. 2
In vigore dal 11 ott 2000
1. Il credito di cui al comma 1 dell' non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-09;277#art-2