Art. 6

Estinzione della persona giuridica

In vigore dal 22 dic 2000
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all' delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-6

In sintesi

L'autorità competente (prefettura, regione o provincia autonoma) verifica, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, se si è verificata una causa di estinzione dell'ente. Una volta accertata l'estinzione, ne dà formale comunicazione sia agli amministratori dell'ente sia al presidente del tribunale. Successivamente, quando si conclude l'intera procedura di liquidazione, il presidente del tribunale avvisa gli uffici competenti. Questi ultimi provvedono infine a cancellare l'ente dal registro delle persone giuridiche.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la procedura amministrativa per accertare la fine di una persona giuridica e regolare i passaggi necessari fino alla sua definitiva cancellazione dal registro.

A chi si applica

Si applica alle persone giuridiche private, ai loro amministratori, a qualunque soggetto interessato, nonché alle prefetture, alle regioni, alle province autonome e ai presidenti di tribunale.

Esempio pratico

Un'associazione riconosciuta ha esaurito il proprio scopo e un associato segnala la situazione alla prefettura competente. La prefettura accerta la causa di estinzione e ne informa gli amministratori e il presidente del tribunale; al termine delle operazioni di liquidazione, il tribunale comunica la chiusura agli uffici per cancellare l'ente dal registro.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità competente deve accertare la causa di estinzione e comunicare la dichiarazione agli amministratori e al presidente del tribunale; il presidente del tribunale deve comunicare la chiusura della liquidazione agli uffici competenti per la cancellazione dell'ente.

Domande frequenti

Chi può avviare la procedura per dichiarare l'estinzione dell'ente?La procedura può essere avviata su richiesta di qualunque soggetto interessato oppure direttamente d'ufficio da parte dell'autorità competente (prefettura, regione o provincia autonoma).
A chi deve essere comunicata la dichiarazione di estinzione?L'autorità competente deve comunicare la dichiarazione di estinzione agli amministratori della persona giuridica e al presidente del tribunale.
Quando avviene la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche?La cancellazione avviene dopo che si è chiusa la procedura di liquidazione, a seguito della comunicazione inviata dal presidente del tribunale agli uffici competenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo