Art. 6
Estinzione della persona giuridica
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-6
Estinzione della persona giuridica
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L'autorità competente (prefettura, regione o provincia autonoma) verifica, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, se si è verificata una causa di estinzione dell'ente. Una volta accertata l'estinzione, ne dà formale comunicazione sia agli amministratori dell'ente sia al presidente del tribunale. Successivamente, quando si conclude l'intera procedura di liquidazione, il presidente del tribunale avvisa gli uffici competenti. Questi ultimi provvedono infine a cancellare l'ente dal registro delle persone giuridiche.
La norma disciplina la procedura amministrativa per accertare la fine di una persona giuridica e regolare i passaggi necessari fino alla sua definitiva cancellazione dal registro.
Si applica alle persone giuridiche private, ai loro amministratori, a qualunque soggetto interessato, nonché alle prefetture, alle regioni, alle province autonome e ai presidenti di tribunale.
Un'associazione riconosciuta ha esaurito il proprio scopo e un associato segnala la situazione alla prefettura competente. La prefettura accerta la causa di estinzione e ne informa gli amministratori e il presidente del tribunale; al termine delle operazioni di liquidazione, il tribunale comunica la chiusura agli uffici per cancellare l'ente dal registro.
L'autorità competente deve accertare la causa di estinzione e comunicare la dichiarazione agli amministratori e al presidente del tribunale; il presidente del tribunale deve comunicare la chiusura della liquidazione agli uffici competenti per la cancellazione dell'ente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.