Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 mar 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 79, 83 e 84, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
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Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-07;48#art-1