Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

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Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 mar 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 79, 83 e 84, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: . Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
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