Art. 2
Amministrazione diretta
In vigore dal 29 gen 2000
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera b) è sostituita con la seguente:
"b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1o dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro del commercio con l'estero
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 18
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;523#art-2