Art. 2

Amministrazione diretta

In vigore dal 29 gen 2000
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1o dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro del commercio con l'estero Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;523#art-2

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Amministrazione diretta (Art. 2 Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo