Art. 1

Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero

In vigore dal 29 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di modificare gli importi previsti dall'attuale normativa in materia di lavori in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, tenuto conto della loro esiguità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero 1. All', comma 1, del decreto del Presidente del1a Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z) è sostituita con la seguente: "z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.". 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;523#art-1

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