Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 30 dic 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-11-10;469#art-4