Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 30 dic 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 6.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-11-10;469#art-4

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