Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 30 dic 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 1, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visti gli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visti gli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;
Visto l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
Visto l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l'articolo 24, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e le omologhe disposizioni per gli esercizi successivi;
Visto l', comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 18 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio e del 24 maggio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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O g g e t t o
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-11-10;469#art-1