Art. 2
In vigore dal 15 ott 1999
1. L'articolo 39, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:
" 1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-01;337#art-2