Art. 1

In vigore dal 15 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 7 e 14 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; Visto lo scambio di note intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 10 aprile/30 aprile 1997 con allegati 1 e 2, costituenti un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984; Ritenuta l'opportunità di modificare gli del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno e del 27 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: . 1. L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente: ". - 1. La domanda di riconoscimento prevista dall' della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta. 2. Alla domanda sono allegati: a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso; b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all', comma primo, della legge; c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-01;337#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo