Art. 1
In vigore dal 15 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 7 e 14 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Visto lo scambio di note intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 10 aprile/30 aprile 1997 con allegati 1 e 2, costituenti un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984;
Ritenuta l'opportunità di modificare gli del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno e del 27 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
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1. L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:
". - 1. La domanda di riconoscimento prevista dall' della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;
b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all', comma primo, della legge;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L'atto di assenso, prescritto dagli della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-01;337#art-1