Capo IV
Art. 24
Servizi di accoglienza alla frontiera
In vigore dal 18 nov 1999
1. I servizi di accoglienza previsti dall', comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nel quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all' del testo unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell' del testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-24