Capo III

Art. 19

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

In vigore dal 25 feb 2005
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all', comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato. 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-19

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