Art. 2
Ricompense al valor militare, al valor civile al merito civile ed onorificenze
In vigore dal 24 ago 1999
Ricompense al valor militare, al valor civile
al merito civile ed onorificenze
1. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato secondo la normativa vigente in materia.
2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201#art-2