Art. 1
Ricompense e riconoscimenti
In vigore dal 24 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l' del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
Visto l'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
Ravvisata la necessità, in attesa dei provvedimenti di riforma di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59, di emanare un regolamento che disciplini la concessione delle ricompense agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato, convenute nella riunione del 26 aprile 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Ricompense e riconoscimenti
1. A tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato possono essere concesse le seguenti ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense al valor militare;
c) ricompense al valor civile;
d) ricompense al merito civile;
e) encomio solenne;
f) ricompense per lodevole comportamento;
g) riconoscimento per anzianità di servizio;
h) riconoscimenti al merito di servizio;
i) premi in denaro;
l) promozioni per merito straordinario, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201#art-1