Titolo I

Art. 40

Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

In vigore dal 18 ago 1999
1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell', comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, della legge 8 agosto 1995, n.335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. 2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-40

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