Titolo III›Capo I
Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
In vigore dal 25 ago 1999
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297: , commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104 commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole: "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro perla funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BASSOLINO Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117. foglio 11
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n.31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all', comma 1 e all', comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275#art-17