Titolo I›Capo IV
Art. 13
Ricerca metodologica
In vigore dal 25 ago 1999
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all' si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all', riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275#art-13