Capo II
Art. 16
Proclamazione
In vigore dal 8 ago 2002
1. La commissione elettorale centrale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
2. A tale fine la commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale di tutti i candidati, sommando i voti riportati da essi in tutte le sezioni costituite, formando in tal modo una graduatoria decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali.
3. Successivamente, il presidente della commissione elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale più alta. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.
4. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale centrale.
5. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali delle sezioni e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 17
Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione
dell', comma 4, e dell', comma 4 e comma 7, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 13 maggio 1999.
Note all'articolo
- La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150#art-16