Capo II

Art. 11

Presentazione delle candidature

In vigore dal 8 ago 2002
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima fascia che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale, anche via telefax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità. Nei due giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui all'.

Note all'articolo

  • La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150#art-11

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