Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 19 feb 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 6
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-09;439#art-4

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