Art. 3
Delibere di approvazione dei piani d'impiego
In vigore dal 19 feb 1999
1. Le delibere adottate, ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale concernenti gli annuali piani di impiego dei fondi disponibili sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non richieda all'ente chiarimenti o documentazione integrativa. In tale ultimo caso il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa, che l'ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.
4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle delibere concernenti l'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per gli alloggi di servizio, adottate dagli enti di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-09;439#art-3