Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 3 gen 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 48; Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; Visto l'articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; Visto l', comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico- chirurgici consistenti in: a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; b) insetticidi per uso domestico e civile; c) insettorepellenti; d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 DICEMBRE 2025, N. 190; e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 DICEMBRE 2025, N. 190; f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 DICEMBRE 2025, N. 190. 1. Ai fini del presente regolamento il Ministero della sanità è denominato "Ministero", l'Istituto superiore di sanità è denominato "Istituto", il presidio medicochirurgico è denominato "presidio".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-06;392#art-1

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