Capo II
Art. 6
Aggiornamento dei conti fiscali
In vigore dal 4 lug 1998
1. Relativamente ai versamenti effettuati dai soggetti titolari di conto fiscale, per i flussi con esito positivo accettati nella settimana precedente, le banche delegate ed i concessionari trasmettono ogni venerdì al concessionario che gestisce il conto fiscale del contribuente i dati dei singoli importi a debito della colonna A e dei singoli importi a credito della colonna B della sezione 2 del modello di versamento in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all', comma 2; nei successivi tre giorni lavorativi il concessionario aggiorna con tali dati le posizioni contabili dei titolari di conto fiscale, anche ai fini del calcolo dei limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-18;189#art-6