Capo II
Art. 5
Collegamento telematico con la struttura di gestione, invio dei dati, verifica dei flussi e correzione degli errori
In vigore dal 4 lug 1998
1. Quotidianamente le banche delegate e i concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all', comma 2, predispongono e trasmettono alla struttura di gestione, in via telematica e con modalità centralizzate, previa verifica della loro integrità, flussi informativi contenenti i dati analitici esposti nei modelli di versamento e le rendicontazioni delle operazioni eseguite.
2. La trasmissione di cui al comma 1 è effettuata da parte delle banche delegate entro le ore 24 del quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega e da parte dei concessionari entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione o di accreditamento.
3. La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti alle banche delegate ed ai concessionari secondo le specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all', comma 2. In caso di esito positivo del controllo, trasmette alle stesse un indicatore di accettazione; in caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-18;189#art-5