Art. 2
Requisiti di sicurezza
In vigore dal 24 lug 1998
1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinché gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:
a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-13;218#art-2