Art. 2

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 24 lug 1998
1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinché gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG: a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi; b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi; c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati; d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile; e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-13;218#art-2

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Requisiti di sicurezza (Art. 2 Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.) — Testo vigente | Portale Normativo