Art. 1

Scadenze di adeguamento

In vigore dal 24 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas combustibile per uso domestico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'articolo 17, comma primo, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità che anche gli impianti realizzati prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima rispettando i requisiti essenziali di sicurezza; Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: . Scadenze di adeguamento 1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all', comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all', entro il 31 dicembre 1998. 2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si farà riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti. 3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario potrà attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-13;218#art-1

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