Art. 4

Abrogazioni

In vigore dal 20 apr 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, commi 1 e 4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l', comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-28;351#art-4

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Abrogazioni (Art. 4 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo